newsletter diario prevenzione
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21 giugno 2013 vol.n° 73
notizie, documenti e link sui temi del governo dell’ambiente, della salute
e della sicurezza nel lavoro
e sulla responsabilità sociale d’impresa
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SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, UN NUOVO “PORCELLUM”?
Il primo quesito si pone sul titolo: andremo a verificare se corrisponda al vero che gli adempimenti “semplificati” o eliminati siano solo “formali” (burocratici e inutili ) o se abbiano anche un contenuto sostanziale.
In altri termini con questa breve nota cercheremo , in base alla nostra esperienza e alle nostre conoscenze, di valutare gli effetti e le criticità di questa operazione che si vuole fare apparire senza costi per la Pubblica Amministrazioni e per le imprese.
Al contrario noi pensiamo che l’indebolimento di alcune procedure per la gestione della salute e della sicurezza rischiano di produrre in un tempo non lungo rilevanti costi economici e sociali nel campo dell’assistenza sanitaria e sociali per il surplus di lavoratori che si ammaleranno…
Metodo di lavoro
Per ogni articolo del DdL semplificazioni per la specifica materia salute e sicureza distribuito ai Ministeri il giorno 11 giugno u.s. vi è una nostra nota di commento e di valutazione nostra ( il documento è scaricabile da questo indirizzo, clicca qui
http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2013/06/Ddl-semplificazioni-diramato-ai-Ministeri-11-giugno-2013-3.pdf )
ART.6
Sotto l’apparente e legittima volontà di semplificare si introducono criteri che possono generare una gestione confusa della sorveglianza sanitaria e della formazione . Il criterio della durata delle 50 giornate lavorative non qualifica la rischiosità della esposizione. Facciamo alcuni esempi: vi sono microaziende o singoli che svolgono lavori molto rischiosi come entrare per riparazioni, pulizie e manutenzioni in reattori chimici con esposizioni molto intense.Questi lavori durano poco, a volte meno di 50 giorni anno, ma sono molto rischiosi, che facciamo, lasciamo questi lavoratori scoperti ?
Vale la formazione svolta in precedenza, magari quando lavoravano, nella missione precedente, nella raccolta della frutta?
All’estensore della norma d’indirizzo vogliamo ricordare che molti dei lavoratori morti nella tragedia Mecnavi erano al “primo” giorno di lavoro e quel lavoro non sarebbe certamente durato 50 giornate…
Il lavoro “liquido” composto di tanti frammenti va tutelato con un provvedimento ad hoc che faccia sintesi della storia lavorativa del lavoratore ogni anno e le coperture della sorveglianza sanitaria e della formazione alla sicurezza vanno commisurate a proteggere questa tipologia di lavoratori presenti negli appalti di manutenzione, pulizie, in agricoltura, nella gestione e selezione rifiuti pericolosi, ecc
La scrittura del decreto nella attuale formulazione è inaccettabile perchè espone una massa di lavoratori precari ad una scopertura di fatto: nessuna azienda vorrà assumere l’onere della formazione e della sorveglianza sanitaria per loro….
In buona sostanza questi lavoratori saranno emarginati dal sistema di tutele: ” ma io pensavo che la formazione e la sorveglianza sanitaria l’avesse fatta il tuo datore di lavoro precedente….”
ART.7
Il problema della definizione del “basso rischio” cui applicare la semplificazione rispetto alla elaborazione del DUVRI è aperto a tutto campo. Come si definisce una situazione di più imprese che operano nello stesso spazio, cantiere, sito rispetto alla classificazione basso, medio , alto….
Prendiamo il caso dell’allestimento di una fiera, nello stesso sito operano decine di aziende che svolgono attività diverse, con diversi gradienti di rischio, dalla logistica , agli impianti elettrici , al montaggio degli stand, ecc.
Basta un preposto a tamponare eventuali errori di progettazione delle sequenze lavorative ? Nei fatti si dice che la gestione della sicurezza e l’individuazione delle sequenze dei diversi lavori per evitare le interferenze non viene più progettata e prevista ex ante con un cronogramma preciso e coordinato, ma viene lasciato ad un preposto che deve intervenire in tempo reale per impedire le interferenze….
Il solerte burocrate che ha compilato questo capolavoro, nella relazione ci rammenta che la semplificazione incide su di un costo di 390 milioni all’anno. Sono i Duvri che costano 390 milioni …?
Ma per favore!! il DUVRI è solo l’espressione scritta della progettazione del lavoro in sicurezza che deve fare parte integrante del progetto attuativo dell’opera. Con questi riferimenti il legislatore ci conferma che si vuole risparmiare sulla progettazione dei lavori di cantiere, sulle loro sequenze, affidando ad un semplice preposto un ruolo tampone rispetto a quella progettazione preventiva della sicurezza che doveva essere svolta nella fase progettuale dell’opera.
Purtroppo vi sono stato tecnici disonesti che hanno venduto alle imprese dei pseudo duvri che non avevano nessuna correlazione con il progetto dell’opera, ma questo è un altro problema che si risolve coi carabinieri…
Quanto costerà oltre i 390 milioni per il maggior numero d’incidenti l’abbandono, di fatto, della progettazione preventiva della sicurezza ?
ART.8
Facciamo rilevare che i piccoli cantieri e di breve durata non gestiti non sono meno pericolosi dei grandi cantieri gestiti
ART.9
Nei fatti, con la modifica del 1124,abrogazione dell’art.54, si afferma che le ASL e le altre autorità preposte (Asl, magistratura e i carabinieri ) non faranno più l’indagine immediata a fronte di un incidente grave e mortale sulle eventuali cause e sulle responsabilità che hanno determinato lo stesso incidente . Per essere informati dovranno accedere al database dell’Inail . La magistratura sarà informata dall’Inail ? E gli ispettori senza benzina avranno un buon motivo per non fare l’indagine infortuni ?
Perchè gli UPG delle ASL non vengono menzionati ? Sono loro che svolgono con competenza queste funzioni .
Nei fatti con questo articolo si decide che le indagini sulle responsabilità dei datori di lavoro si faranno se ci sono i soldi in cassa per farle. Per uno stato di diritto questo è un delirio ed una offesa alla dignità dei lavoratori che muoiono sul lavoro e per le loro famiglie. I lavoratori sopravissuti o i famigliari dei deceduti potranno richiedere che la DPL faccia l’indagine sulle cause che hanno generato l’incidente. La DPL ha quattro giorni per rispondere, salvo che abbia i funzionari per fare l’indagine…
In ogni caso in questo articolato si ignora la funzione vigilante della magistratura rispetto alla individuazione di eventuali reati.
Questo articolo viola verosimilmente molte norme del codice penale. Con questi criteri, la non tempestività dell’indagine nel caso d’incidenti gravi e mortali da modo ai responsabili di alterare le dinamiche e i luoghi ove si sono svolti gli eventi, nei fatti si opera per eliminare una ricerca oggettiva delle eventuali responsabilità del datore di lavoro rispetto all’evento accaduto.
ART. DAL 10 AL 14
Alcune proposte sono ragionevoli e si può svolgere un confronto serrato per migliorare i testi e vigilare sui decreti attuativi
ART.15
Consultazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Questo articolo disvela, per la furberia maldestra da bar sport, che nella scrittura del testo vi è stato un intervento forte di una “certa” Associazione datoriale.
All’art.18, comma 1 , lettera S, del decreto 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni, dopo le parole “consultare” sono aggiunte “anche in via telematica”
Dove sta la furberia ? Sta nel fatto che i proponenti hanno in mente di trasformare “anche” in “solo e sempre”. Ridurre la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ad un atto burocratico digitale inutile.
Mentre le strategie d’impresa più avvedute utilizzano moltissimo il ruolo del RLS per comunicare coi lavoratori, per comprendere, a volte, comportamenti e situazioni critiche che possono pregiudicare la gestione della sicurezza, il normatore sceglie di accogliere la versione aziendale più ottusa delle relazioni con il RLS.
Trasformare la consultazione preventiva sulla valutazione del rischio, sulla scelta del MC, come questioni da trattare con una mail vuol dire essere lontani mille miglia da una visione concreta e di prospettiva del ruolo della partecipazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza.
Peraltro l’Italia, se dovesse passare questa logica di semplificazione, verosimilmente, andrebbe in procedura d’infrazione per quanto attiene la sostanza dell’art.11 della Direttiva 391.89 ( partecipazione bilanciata tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ).
La realtà in molte aziende anche PMI è molto più avanti delle posizioni retrive dei funzionari delle associazioni datoriali e dei ministri che li ascoltano.
Prime e parziali conclusioni
Le semplificazioni sono operazioni serie e vanno fatte con persone competenti che salvaguardino il merito, la sostanza e gli obiettivi della norma che s’intende semplificare. In questo caso una sequenza di Ministri per caso hanno posto mano alla materia affidandosi ai rappresentanti delle associazioni impreditoriali per la scrittura dei loro desiderata negli obiettivi di semplificazione.
Questa è la ragione di questo nuovo “porcellum” riferito alla semplificazione in materia di norme per la tutela della salute dei lavoratori.
Continueremo la lettura integrale del provvedimento perchè è possibile che vi siano molte altre trappole disseminate contro i diritti dei cittadini, in nome della semplificazione.
Gino Rubini, editor di diario prevenzione
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NOTIZIE AMBIENTE SALUTE
SICUREZZA LAVORO
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Ministro replica a deputato Boccuzzi: tagliamo solo oneri informativi
“Voglio rassicurare il deputato Antonio Boccuzzi: le semplificazioni non toccano in alcun modo i livelli di tutela dei lavoratori. Anzi, con lo snellimento degli adempimenti formali si liberano risorse da concentrare sulle misure per rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro”. Cosi Gianpiero D’Alia, ministro per la PA e la Semplificazione.
martedì 18 giugno 2013
Commento
Il Ministro GianPiero D’Alia non sa di cosa parla, questo è il problema di questo governo, legiferano sulla base delle pressioni delle Associazioni datoriali e trasformano in DL le veline padronali . Spiace dirlo, ma è cosi.E’ stata consultata la Commissione e art 6 d.lgs 81 o la consulteranno in via telematica…. : -) ?
Gli oneri “informativi” nel campo della prevenzione sono fondamentali.
La consultazione per via telematica del RLS è una idiozia e verosimilmente una infrazione all’art 11 della Direttiva 391.89,…tanto vale eliminare l’istituto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza …editor
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Sicurezza sul lavoro: nel Dl per le semplificazioni di oggi modifiche peggiorative
di Marco Bazzoni
Nel decreto legge per le semplificazioni che verrà approvato il 19 Giugno dal CdM (all’inizio doveva essere approvato come ddl), ci sono molte modifiche peggiorative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Come se bastasse diminuire le norme per la sicurezza sul lavoro ( tra l’altro sulla pelle dei lavoratori): per far ripartire le imprese italiane ed il Paese ci vorrà ben altro!
Evidentemente non deve essere bastato il Dlgs 106 del 3 Agosto 2009 (decreto correttivo per la sicurezza sul lavoro), che ha stravolto il TU per la sicurezza sul lavoro voluto dal Governo Prodi (Dlgs 81/08), con sanzioni dimezzate ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, norma salva.manager, ecc.
Non deve essere bastata la procedura d’infrazione che il nostro Paese ha in corso (procedura 2010/4227), fatta aprire grazie alla mia denuncia.
segue su fonte
http://whttp://dprevenzione.wordpress.com/2013/06/18/190613-diritto-alla-sessualita/ww.diario-prevenzione.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3905&Itemid=2
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E’ disponibile on line il numero 29 della Rivista PdE
Rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente
n.29 giugno 2013
LA RIVISTA
http://www.diario-prevenzione.it/docbiblio/PdE%20n%2029.pdf
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19/06/13 – DIRITTO ALLA SESSUALITA’
Ringraziamo il Prof.Riccardo Dominici per questa segnalazione. Questo articolo viene riprodotto anche sul Blog di diario prevenzione per consentire un dibattito sul tema. L’articolo sul Blog
https://dprevenzione.wordpress.com/2013/06/18/190613-diritto-alla-sessualita/
Gentile Diario Prevenzione
sono stato stimolato a scrivere dal vostro sollecito a segnalare argomenti di possibile interesse comune.
Il caso che vi segnalo è un gravissimo infortunio sul lavoro subito da un lavoratore che è stato schiacciato da una apparecchiatura che stava montando ed ha riportato fratture vertebrali, del bacino, del femore, un disastro; tra l’altro la lesione dell’uretra con conseguente impotenza coeundi. Iniezioni intracavernose e Viagra riescono in parte a fargli raggiungere l’erezione (dolorosa!).
Questi presidi terapeutici sono molto costosi e rappresentano quel danno patrimoniale emergente futuro previsto dal diritto.
Ora io (Consulente di parte) sto lottando con il CTU che ritiene che il lavoratore abbia necessità (?) diritto (?) ad una sola attività sessuale settimanale. La cosa mi sembra assolutamente scandalosa ed è per questo che ne dò qui notizia e sollecito un dibattito. Tra l’altro questo tipo di pazienti, che presentano dubbi sulla loro potenza sessuale, ricercano nuove prove per il loro deficit; inoltre lo stesso sessuologo ha consigliato di avere una attività sessuale frequente per cercare di mantenere la funzionalità. E’ un argomento delicato, ma dobbiamo avere il coraggio di affrontare gli argomenti delicati.
Dobbiamo, io credo, fare uno sforzo culturale per recepire nel benessere del lavoratore anche la sessualità: la salute non è solo assenza di malattia (e qui di malattia ce ne è tanta), ma stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. La sessualità non può essere concessa a gettone al lavoratore.
Scusatemi lo sfogo.
Riccardo Dominici
Riccardo & Albertina Dominici
Medicina Legale e Psicoterapia
ROMA
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18/06/13 – OiRA: strumenti semplici e gratuiti per una procedura lineare di valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi è un primo passo indispensabile per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’OiRA, lo strumento di valutazione interattiva dei rischi online, semplifica questa procedura, fornendo le risorse e il know-how necessari per consentire alle microimprese e alle piccole imprese di valutare autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente accessibili e semplici da usare. OiRA offre una soluzione per fasi al processo di valutazione dei rischi, la cui prima fase è l’identificazione dei rischi sul luogo di lavoro; successivamente l’utente è guidato attraverso il processo di attuazione delle azioni preventive, per concludere con il monitoraggio e la comunicazione dei rischi.
segue su fonte EU-OSHA
https://osha.europa.eu/it/topics/oira
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18/06/13 – Commissione consultiva sicurezza lavoro, proposte per strategia nazionale prevenzione
Pubblicato il 14 giugno dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il documento “Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.”
Si tratta di un documento programmatico approvato dalla Commissione in via definitiva nella seduta dello scorso 29 maggio che contiene proposte e indicazioni operative per le future attività istituzionali per la prevenzione della sicurezza, la promozione della cultura della sicurezza, la vigilanza, e la tutela degli esposti ed ex esposti all’amianto.
Da una prima lettura riteniamo che sia insufficiente in questo elaborato l’analisi delle trasformazioni organizzative che hanno cambiato in profondità le condizioni di lavoro e le costrittività. Queste trasformazioni hanno ridisegnato le stesse forme di esposizione ai rischi, tempi , modi e strumenti d’intervento preventivo del passato sono armi spuntate in molte realtà produttive. Su questo occorre un supplemento di ricerca e di elaborazione per integrare le proposte della Commissione che rischiano di rimanere un involucro burocratico estraneo ai flussi che generano i rischi nelle concrete realtà produttive di oggi.
IL DOCUMENTO
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130614_strategia_+nazionale.htm
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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 25986 – Caduta di una torre (cd. americana)
Responsabilità per infortunio di due persone a seguito della caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa, sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena per uno spettacolo musicale.
Secondo l’accusa, l’imputato, legale rappresentante della ” M. srl”, che aveva realizzato e fornito la torre (cd. “americana”) denominata “Trabes Euro 90”- aveva, per colpa generica e specifica, quest’ultima individuata nella violazione dell’art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94, cooperato nella produzione dell’evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all’aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Rigetto.
“La condotta dell’imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall’indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.
In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l’obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell’altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all’acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l’utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne.”
segue su fonte
http://www.diario-prevenzione.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3900&Itemid=2
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14/06/13 – LE BISPHÉNOL A POURRAIT ÊTRE À L’ORIGINE DES TACHES BLANCHES SUR NOS DENTS
Alors que le gouvernement devrait bientôt annoncer sa stratégie pour protéger la population des perturbateurs endocriniens, la liste des risques probables d’une exposition au bisphénol A (Bpa) s’alourdit. Une étude publiée dans The American Journal of Pathology et coordonnée par Katia Jedéon, chercheuse à l’Inserm, indique que le Bpa pourrait altérer l’émail de nos dents.
Ces travaux montrent, en effet, que des taches blanches ou jaunâtres apparaissent sur les dents des rats exposés à faibles doses à cette substance chimique. Pour la scientifique, qui avait présenté ces résultats lors d’un colloque organisé les 10 et 11 décembre dernier à Paris sur les perturbateurs endocriniens, la présence de ce type d’anomalies sur les dents des enfants pourrait être « un marqueur d’une exposition périnatale au Bpa et à d’autres perturbateurs endocriniens du même type ».
Selon Katia Jedéon, cette découverte est à rapprocher d’un trouble, l’hypominéralisation des molaires et des incisives (Mih), qui touche entre 16 et 18 % des enfants et qui se caractérise par des taches blanches ou jaunes sur les incisives ou les premières molaires. Les causes de ce phénomène, qui apparaît avant l’âge de 6 ans, étaient restées inconnues jusqu’à ce jour. Il pourrait être la marque d’une exposition in utero au bisphénol A ou à un autre perturbateur endocrinien. De fait, seuls les rats exposés au Bpa ont développé ces taches ; elles ne sont apparues chez aucun rat du groupe témoin, autrement dit, ceux qui n’étaient pas en contact avec le produit. Un effet d’autant plus préoccupant que les animaux étaient exposés à des doses dix fois plus faibles que la limite autorisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa).
L’étude montre, en outre, que le Bpa interviendrait sur deux gènes, impliqués dans la formation de l’émail. Interdit dans les biberons depuis 2011 et dans les ustensiles pour les enfants depuis 2013, le bisphénol est encore présent dans les plastiques et les résines des boîtes de conserve. Il sera banni de tous les contenants alimentaires en 2015.
FONTE VIVA.PRESSE.FR
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14/06/13 – MEDICO COMPETENTE: ULTIME NOVITÀ SULL’ALLEGATO 3B
La Circolare del Ministero della Salute del 10 giugno 2013 chiarisce le scadenze per l’invio dei dati sanitari da parte del medico competente e la decorrenza della sanzione. A cura di A. Guardavilla.
segue su fonte PUNTOSICURO.IT
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14/06/13 – MONOGRAFIA IARC SU CAMPI A RADIOFREQUENZA
Nel maggio 2011 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza tra gli agenti “possibilmente cancerogeni (gruppo 2B)”, rilanciando allarmi e polemiche che sembravano ormai sopiti. L’uscita della monografia esplicativa relativa alla classificazione era attesa per la fine del 2012, ma è stata posticipata di alcuni mesi e pubblicata lo scorso 24 aprile. L’argomento principale di questa monografia è la valutazione dei potenziali effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (30 kHz – 300 GHz), con particolare riferimento alla telefonia cellulare, il tutto attraverso l’analisi in chiave critica della letteratura scientifica condotta fino ad oggi. La versione integrale della monografia può essere scaricata direttamente dal sito della IARC, all’indirizzo: www.iarc.fr
Scarica la monografia
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
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Prévenir les risques biologiques dans les stations d’épuration des eaux usées
Les principales sources d’expositions Mis en ligne le 10 juin 2013
Une nouvelle brochure de l’INRS détaille les mesures de prévention à adopter pour protéger la santé du personnel des stations d’épuration des eaux usées et mieux cerner les sources d’exposition à des agents biologiques dangereux (toxines, endotoxines, micro-organismes…).
segue su fonte INRS
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/brochure-ed6152-station-epuration-eaux-usees.html
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INCIDENTI LAVORO: CADE DA ALBERO, MORTO.ERA IMPEGNATO IN CAPITOZZATURA PER SICUREZZA VOLI AEROPORTO
12 giugno, 19:20
Un operaio, George Demitru Corculeu, 28 anni, romeno, e’ morto in un incidente sul lavoro vicino all’aeroporto Sant’Anna di Crotone. L’uomo era impegnato nella capitozzatura di alcuni eucaliptus per conto di una ditta di Petilia Policastro (Crotone) appaltati dalla societa’ di gestione dell’aeroporto per garantire la sicurezza dei voli. Era in cima ad una pianta ed e’ precipitato da 4 metri rimanendo poi schiacciato dall’albero che aveva tagliato. Vano l’intervento del 118.
fonte ansa.it
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Santé et sécurité au travail: la Commission européenne lance une consultation tardive
Le 31 mai, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le nouveau cadre politique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail. Lors d’une récente conférence de l’ETUI, des représentants syndicaux ainsi que d’autres parties prenantes et décideurs politiques ont exprimé leur frustration face à la lenteur dont fait preuve la Commission pour présenter une nouvelle stratégie pluriannuelle en matière de santé et de sécurité.
Depuis 2002, la Commission a adopté et mis en œuvre deux stratégies en matière de santé et de sécurité au travail. La dernière stratégie est venue à échéance à la fin 2012, mais la Commission a jusqu’à présent hésité à formuler une nouvelle stratégie à long terme.
segue su fonte
http://www.diario-prevenzione.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3891&Itemid=2
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09:55 21/06/2013
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Cordiali saluti a tutt.*, grazie per l’attenzione
Gino Rubini, editor di www.diarioprevenzione.it
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